Art. 8.
(Decadenza e revoca delle DO e delle IGT).

      1. Le DO e le IGT decadono in assenza di rivendicazioni per almeno cinque anni consecutivi.
      2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, le regioni interessate sono tenute a darne comunicazione al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

 

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il quale provvede, con proprio decreto, alla revoca.
      3. Le superfici non rivendicate con alcuna denominazione di origine per tre anni consecutivi sono cancellate dai rispettivi albi. Su richiesta dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può cancellare dalla zona di produzione il territorio, intero o parziale, dei comuni in essa già compresi e che non hanno vigneti iscritti all'albo o i cui vigneti iscritti non hanno rivendicato la DO o la IGT per cinque anni consecutivi.
      4. I vini perdono il diritto a utilizzare le DO e le IGT quando sono addizionati all'estero da altro vino, in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.